Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 37 del 3-3-2005.htm
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL
REDDITO
DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE FINANZA,
CONTABILITA’ E BILANCIO
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
3
Marzo 2005
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n. 37
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
Allegato 1
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 1, comma 146 della legge 30.12.2004, n. 311
(Finanziaria 2005).
Disposizioni in materia di integrazioni salariali
ordinarie per le imprese industriali operanti nel settore dell'indotto
automobilistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Trattamento di cassa integrazione ordinaria del
comparto dell’indotto automobilistico.
Monitoraggio del,limite massimo delle unità
autorizzabili.
Modalità operative.
Istruzioni contabili.
Il
comma 146 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 stabilisce che per le
imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub
fornitura di componenti di supporto o di servizio, a favore di
imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi d i integrazione
salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai
fini della determinazione del limite massimo di utilizzo della integrazione salariale ordinaria di cui all'art. 6, della legge 20 maggio
1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.
A)
IMPRESE
DESTINATARIE E LORO CODIFICA
Per
la individuazione del campo di applicazione della disposizione contenuta
nel comma sopra riportato si rimanda alle disposizioni diramate nella circ.
n. 43 del 9.3.2004, punto A).
B)
FINANZIAMENTO
Il
finanziamento per la copertura della norma in esame è a carico del bilancio dello Stato cap. 43/63 che stanzia
20.000.000 € in ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007.
C)
CRITERI DI
APPLICAZIONE DELLA NORMA
La
norma in argomento prevede la neutralizzazione dei periodi fruiti d i CIGO nel 2003 e 2004 dalle
imprese dell'indotto automobilistico ai fini del computo dei limiti temporali
di intervento CIGO di cui all'art. 6 della legge 164/75 nel limite massimo d
i 1.100 unità annue.
Tale
limite è interpretato ritenendo che il legislatore con tale disposizione
abbia voluto riferirsi ad unità/ore (e cioè 1.100 x 2.000 ore annue fruibili
= 2.200.000 ore).
Esaurito tale numero di ore fruibili le domande
ulteriori che pervengono dalle aziende dell'indotto automobilistico ricadono,
ai fini dei limiti temporali, nell'ambito della normativa generale di cui
all'art. 6 della legge 164/75.
Per
realizzare le finalità della norma in esame è quindi necessario eseguire un
monitoraggio su tutte le aziende interessate ed istituire un polo di raccolta
e di unificazione dei dati. Tale polo è stato individuato nella Sede
Regionale del Piemonte.
D)
DOMANDE
Sul
modulo di domanda le aziende dovranno specificare che la richiesta della CIGO
riguarda i l comma 146 della legge 311/2004.
Poiché
esiste un plafond annuo di ore (2.200.000) raggiunto i l quale le domande d i
CIGO vanno esaminate tenendo conto degli ordinari limiti temporali d i cui
all'art. 6 della legge 164/75, è necessario che le Sedi territorialmente
competenti protocollino con data ed ora l'arrivo della domanda stessa.
E)
MONITORAGGIO
Al
fine di verificare il raggiungimento del limite di 1.100 unità annue è
essenziale che i dati delle ore
richieste, distinte tra operai e impiegati, confluiscano presso la
Direzione Regionale del Piemonte,
individuata come polo di raccolta delle informazioni necessarie al controllo
del limite suddetto.
Del
pari le Sedi dovranno comunicare alla Direzione Regionale sia la conferma
delle ore autorizzate sia il
numero delle ore respinte, in
caso di negata o parziale autorizzazione, sempre distinte tra operai e
impiegati.
Tale
Sede Regionale terrà il conto delle ore autorizzate che rientrano a far parte
delle 2.200.000 ore annue avendo cura di informare la Direzione Centrale
Prestazioni a sostegno del reddito nel momento in cui manchi il 10% delle
2.200.000 ore annue autorizzabili.
Infatti
dopo tale data per le successive domande si dovrà tenere conto del limite
temporale di cui all'art. 6 della legge 164/75.
La
comunicazione delle ore deve essere fatta utilizzando e-mail indirizzata a:
Carla Mazzarelli/8180/TO/INPS/IT.
La verifica andrà effettuata separatamente per ognuno degli anni
2005, 2006 e 2007.
F)
PROCEDURE
INFORMATICHE
Le
procedura informatiche sono state aggiornate per recepire il nuovo
trattamento.
Le fasi di
acquisizione delle domande sono quelle già in uso per i modd. Igi 15, sui
quali le aziende dovranno indicare che intendono avvalersi di quanto disposto
dal comma 146 dell’art. 1 della L30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005).
Il codice di intervento da utilizzare
è il Codice 143.
I
codici evento compatibili sono i seguenti:
-
011 : crisi temporanea di mercato
-
012 : mancanza di ordini, commesse e lavoro
I periodi interessati alla
richiesta devono essere compresi tra il 27.12.2004
e il 05.01.2008.
G)
MODALITA' OPERATIVE
PER IL CONGUAGLIO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE EX ART. 1 COMMA 146
DELLA LEGGE 311/2004 (FINANZIARIA 2005)
Per
le operazioni di conguaglio delle integrazioni salariali di cui sopra,
autorizzate ai sensi dell’art. 1
comma 146 legge n. 311/2004, le
imprese opereranno come segue:
-
esporranno l’ammontare del trattamento CIG in uno dei righi in bianco del
quadro “
D
” del mod. DM10/2
preceduto dal codice di nuova istituzione
“G832
” avente il significato di
“conguaglio CIG ex art. 1, c.
146, L.311/2004, soggetto al contributo addizionale;
-
indicheranno l’importo relativo agli assegni per il nucleo familiare connessi
al trattamento salariale in argomento, in uno dei righi in bianco del quadro
“
D
” del mod. DM10/2 facendolo
precedere dal codice di nuova istituzione
“G833”
avente il significato di
“conguaglio ANF ex art. 1, c 146,
L.311/2004”
;
-
esporranno l’importo del contributo addizionale sulle integrazioni salariali
di cui trattasi, nei quadri “
B/C”
del modello DM10/2, con il codice di nuova istituzione
“E331”
avente il significato
“contributo addizionale su trattamenti
CIG ex art. 1, c. 146, L 311//2004”.
Nessun dato dovrà essere
esposto nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate” e “retribuzioni”.
H)
ISTRUZIONI CONTABILI
In
considerazione del fatto che gli oneri connessi con i trattamenti di
integrazione salariale di che trattasi sono posti a carico dello Stato come
precisato al precedente punto B), gli stessi vengono rilevati nell’ambito
della “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali” secondo le istruzioni di seguito indicate.
Gli
importi per i trattamenti ordinari di integrazione salariale evidenziati dai
datori di lavoro nei modelli DM 10/2 con il codice “G832”, secondo le
modalità riportate al precedente punto G), devono essere imputati al conto
GAU
30/175
, se riferiti alla competenza dell’anno in corso, ovvero al
conto
GAU
30/115
, se riferiti alla competenza degli anni precedenti.
Gli
assegni per il nucleo familiare connessi ai suddetti trattamenti, evidenziati
con il codice “G833”, devono essere imputati ai conti
GAT
30/175
, per la
competenza dell’anno in corso, e
GAT
30/115
se relativi alla competenza degli anni precedenti.
Per
la rilevazione del contributo addizionale, relativo alle integrazioni
salariali in argomento, indicato con il codice “E331”, sono
stati istituiti i
conti
GAU 21/175,
se di competenza
dell’anno in corso e
GAU 21/115,
se
di competenza degli anni precedenti.
Naturalmente
i conti GAU 30/115, GAT 30/115 e GAU 21/115 dovranno essere imputati a
partire dall’esercizio 2006.
In
allegato si riportano i citati conti GAU 30/115, GAU 30/175, GAT 30/115, GAT
30/175, GAU 21/115 e GAU 21/175, tutti di nuova istituzione.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
Allegato
VARIAZIONI AL PIANO DEI
CONTI
Tipo variazione
I
Codice conto
GAT 30/115
Denominazione completa
Assegni per il nucleo
familiare connessi con i trattamenti ordinari di integrazione salariale a
favore dei lavoratori delle aziende industriali dell’indotto automobilistico
in attuazione dell’art. 1, comma 146, della legge n. 311/2004, conguagliati
con il sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di
competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata
ANF CIG A LAV.AZ.CON DM ART.1
C.146 L.311/04-A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
GAT 30/175
Denominazione completa
Assegni per il nucleo
familiare connessi con i trattamenti ordinari di integrazione salariale a
favore dei lavoratori delle aziende industriali dell’indotto automobilistico
in attuazione dell’art. 1, comma 146, della legge n. 311/2004, conguagliati
con il sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di
competenza dell’anno in corso
Denominazione abbreviata
ANF CIG A LAV.AZ.CON DM ART.1
C.146 L.311/04-A.C.
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 21/115
Denominazione completa
Contributo addizionale sui
trattamenti ordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle
aziende industriali dell’indotto automobilistico in attuazione dell’art. 1,
comma 146, della legge n. 311/2004, dovuto con il sistema di denuncia e di
versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata
CTR.ADDIZ.SU CIG AZ.DM ART.1
C.146 L.311/04-A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 21/175
Denominazione completa
Contributo addizionale sui
trattamenti ordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle
aziende industriali dell’indotto automobilistico in attuazione dell’art. 1,
comma 146, della legge n. 311/2004, dovuto con il sistema di denuncia e di
versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso
Denominazione abbreviata
CTR.ADDIZ.SU CIG AZ.DM ART.1
C.146 L.311/04-A.C.
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 30/115
Denominazione completa
Trattamenti ordinari di
integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende industriali
dell’indotto automobilistico in attuazione dell’art. 1, comma 146, della
legge n. 311/2004, conguagliati con il sistema di denuncia e di versamento di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata
TRATT.CIG LAV.AZ.CON DM ART.1
C.146 L.311/04-A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 30/175
Denominazione completa
Trattamenti ordinari di
integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende industriali
dell’indotto automobilistico in attuazione dell’art. 1, comma 146, della
legge n. 311/2004, conguagliati con il sistema di denuncia e di versamento di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso
Denominazione abbreviata
TRATT.CIG LAV.AZ.CON DM ART.1
C.146 L.311/04-A.C.